Assegno di cura per anziani non autosufficienti FNA 2024

Istruzioni per la presentazione della domanda

Data :

22 maggio 2025

Assegno di cura per anziani non autosufficienti FNA 2024
Municipium

Descrizione

DESTINATARI

Sono destinatari dell’assegno di cura le persone anziane non autosufficienti che permangono nel proprio contesto di vita e di relazioni attraverso interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dalle loro famiglie o con l’aiuto di assistenti familiari private in possesso di regolare contratto di lavoro e iscritte all’ Elenco Regionale degli Assistenti Familiari (DGR n. 118/2009). 
I destinatari devono essere residenti nel territorio dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 10 dell’Unione Montana dell’Esino-Frasassi.
In caso di anziano residente nelle Marche e domiciliato fuori Regione, è prevista la possibilità di concedere l’assegno di cura solo in caso di Comuni confinanti con la Regione Marche.

REQUISITI DI ACCESSO

La persona anziana assistita deve:
a) aver compiuto 65 anni di età alla data di scadenza dell’avviso pubblico;
b) essere dichiarato non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% e usufruire di indennità di accompagnamento (vale anche per il caso di cecità) con riconoscimento definitivo. Vige l’equiparabilità dell’assegno per l’assistenza personale continuativa erogato dall’INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell’indennità di accompagnamento dell’INPS e alternativo alla stessa misura;
c) essere residente e domiciliato, nei termini di Legge, in uno dei Comuni dell’ATS 10 dell’Unione Montana dell’Esino Frasassi. In alternativa, essere residente nella Regione Marche, ma domiciliato in un Comune confinante con la Regione Marche.
d) Usufruire di un’adeguata assistenza presso il proprio domicilio, gestita direttamente dalla famiglia o da assistente domiciliare privata con regolare contratto di lavoro, iscritta all’Elenco Regionale degli Assistenti Familiari;
e) presentare certificazione ISEE, valida al momento della presentazione della domanda.

INCOMPATIBILITA’

L’assegno di cura non è compatibile: 

  • con il servizio di assistenza domiciliare (SAD);
  • con gli interventi del Progetto Home Care Premium dell’INPS;
  • con gli interventi per il riconoscimento del lavoro di cura dei caregiver per l'assistenza anche a persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica di Assistenza;
  • con gli interventi relativi alla “Vita Indipendente”;
  • con il contributo per gli interventi a favore di persone in condizione di “Disabilità Gravissima”.
  • non possono essere accolte le domande di coloro che sono ospiti in modo permanente in strutture residenziali.

SOSPENSIONE

L’assegno di cura si sospende in caso di inserimento temporaneo presso strutture ospedaliere o residenziali (RSA, Residenze Protette/Case di Riposo ecc.) superiore a 30 giorni qualora il supporto assistenziale previsto dal Patto per l’assistenza venga meno durante il periodo di ricovero.
Nei suddetti casi l’assegno di cura sarà ripristinato nel momento del rientro a domicilio con le seguenti modalità: se il rientro avverrà entro il 15° giorno del mese l’assegno sarà ripristinato già dal mese del rientro, mentre se avverrà dopo il 15° giorno sarà ripristinato dal mese successivo a quello del rientro stesso.

REVOCA

L’assegno di cura si interrompe:

  •  nel caso in cui l’assegnatario sia inserito in maniera permanente in strutture residenziali;
  • con l’accesso ai servizi con cui non è compatibile (SAD, Home Care Premium, disabilità gravissima, Vita Indipendente);
  • con il venir meno delle condizioni previste all’atto della sottoscrizione degli impegni assunti nel PAI e nel Patto con i destinatari dei contributi;
  • con il venir meno delle condizioni di accesso e delle finalità previste dall’intervento;
  • per rinuncia scritta del beneficiario;
  • con il decesso del beneficiario.

In caso di interruzione si procederà allo scorrimento della graduatoria con decorrenza non retroattiva del beneficio economico.

PROCEDURA DI GESTIONE DELL’ASSEGNO DI CURA

Al termine della fase istruttoria si procede alla formulazione di un’unica graduatoria d’Ambito delle domande ammissibili, redatta sulla base del minor ISEE e dell’età maggiore in caso di parità di ISEE, approvata dal Coordinatore d’Ambito. La graduatoria non dà immediato diritto al contributo, bensì alla presa in carico della situazione da parte dell’Assistente Sociale dell’Ambito e alla successiva verifica circa la possibilità di accesso all’assegno, previa realizzazione di un Piano Assistenziale 
Individualizzato e di un “Patto” per l’assistenza domiciliare da sottoscrivere in sede di visita domiciliare, nel quale vengono individuati:
1. i percorsi assistenziali a carico della famiglia, 
2. gli impegni a carico dei servizi, 
3. la qualità di vita da garantire alla persona assistita, 
4. le conseguenti modalità di utilizzo dell’assegno di cura, 
5. la tempistica di concessione dello stesso,
6. il contratto di lavoro e l’iscrizione nell’Elenco regionale degli Assistenti Familiari (DGR n. 118 del 02/02/2009), se la persona assistita è seguita dall’Assistente Familiare. Gli assistenti familiari sono tenuti a tale iscrizione entro dodici mesi dalla concessione del beneficio. Eventuali altri elenchi o albi non hanno alcuna rilevanza.

In caso di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare viene concesso un massimo di n.2 assegni utilizzando come titolo di precedenza la maggiore età e, a parità di età, la valutazione dell’Assistente Sociale dell’Ambito Territoriale Sociale n°10 in merito alla gravità delle condizioni di salute e al conseguente maggior bisogno di assistenza.
Per le situazioni più complesse la valutazione verrà effettuata di concerto con l’Unità Valutativa Integrata (UVI) del Distretto Sanitario di Fabriano.
Al termine del percorso sopra indicato, ai singoli richiedenti verrà trasmessa una comunicazione scritta relativa all’esito della domanda.

La graduatoria avrà una durata di un anno e l’entità dell’assegno di cura è di 200,00 € mensili.
L’assegno verrà erogato trimestralmente a partire dal 01/07/2025 al 30/06/2026.
È autorizzato a riscuotere l’assegno: 

  • L’anziano stesso capace di intendere e di volere o un suo delegato;
  • In caso di anziano incapace di intendere e di volere, il soggetto incaricato alla tutela dell’anziano (amministratore di sostegno, tutore, curatore).

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

1. La domanda per l’eventuale concessione dell’assegno di cura dovrà essere presentata suapposito modello e inviata per PEC all’indirizzo ats10@emarche.it.
2. È possibile consegnare la domanda a mano al Punto Unico di Accesso - PUA presso il Distretto Sanitario di Fabriano – Via Brodolini n. 107, dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 o presso l’Ufficio di Promozione Sociale del Comune di residenza:

  • Comune di Cerreto d’Esi – Via Gramsci n. 15, il lunedì mattina dalle 09:00 alle 12:00- tel. 0732/679000- 0732/695265;
  • Comune di Fabriano, presso la sede dell’Ambito Territoriale Sociale n°10 – Unione Montana dell’Esino Frasassi, Via Dante, 268 Fabriano- nei giorni: martedì e giovedì: 15:00-18:00, venerdì 09:00-13:00 – tel. 0732/695286 o 0732/695277.
  • Comune di Genga – Via Corridoni, il giovedì mattina dalle 09:00 alle 12:00- tel. 0732/973014-0732/695265;
  • Comune di Sassoferrato – Piazza Matteotti, 1, il lunedì 10:00-13:00 e il giovedì 15:30-18:30 – tel.0732/956244- 0732/695244-0732/695265;
  • Comune di Serra San Quirico – Piazza della Libertà n.1 il mercoledì mattina dalle 09:00 alle 12:00- tel. 0731/818216-0732/695265.

La scadenza del bando è fissata nel giorno MARTEDI’ 3 GIUGNO 2025.

La domanda deve essere corredata obbligatoriamente, pena l’esclusione, dalla seguente documentazione:

1. ATTESTAZIONE I.S.E.E., in corso di validità (anno 2025), completa di dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.);
2. copia di un valido documento di identità del richiedente e del beneficiario;
3.copia del verbale di invalidità civile pari al 100%, con il riconoscimento definitivo dell’indennità di accompagnamento (vale anche per il caso di cecità). Oppure copia del riconoscimento dell’assegno per l’assistenza personale continuativa erogato dall’INAIL (se rilasciato a parità di condizioni dell’indennità di accompagnamento dell’INPS e alternativo alla stessa misura);
4. Se la domanda è richiesta dal soggetto che ha la tutela del beneficiario (amministratore di sostegno, tutore, curatore) va allegato il decreto di nomina;
5. attestazione bancaria o postale del conto corrente individuato nella domanda. Se l’IBAN indicato non è intestato al beneficiario va compilato il modello di delega;
6. copia del contratto individuale di lavoro dell’assistente familiare e copia dell’iscrizionedell’assistente familiare all’Elenco Regionale degli Assistenti Familiari gestito c/o CIOF, Centro per l’impiego, l’orientamento e la formazione.

N.B. la dichiarazione ISEE, allegata alla presente domanda, potrà essere sottoposta a verifiche e controlli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE n. 679/2016

L’Unione Montana dell’Esino-Frasassi, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Municipium

Allegati

DELEGA-CONTO-CORRENTE-5 (1)
DOMANDA-1 (1)
AVVISO-PUBBLICO-12

Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2025, 16:58

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