Assegno di maternità

Ultima modifica 15 novembre 2023

Per l’anno 2007, l’assegno è corrisposto per cinque mensilità nella misura, se spettante per intero, di euro 289,31 mensili. 
Il diritto all’assegno di maternità decorre dal mese successivo alla nascita e/o dell’ingresso del minore nella famiglia anagrafica. 
Ogni anno viene rivalutato l’indicatore della situazione economica (I.S.E.) il quale viene riparametrato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all’allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.

Riferimenti

Modalità di richiesta

La domanda per la concessione dell’assegno di maternità deve essere presentata dalla madre del minore al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita o dall’ingresso del minore nella famiglia anagrafica. In mancanza della donna, hanno diritto all’assegno, i soggetti di cui all’art. 11, comma 1, lettera a) b) c), del D.M. n. 452/2000. 
L’assegno di maternità è concesso dal Comune di residenza per ogni figlio nato o equiparato, ed erogato dall’ I.N.P.S.. La trasmissione dei dati relativi a ciascuna domanda avviene in via telematica.

Requisiti del richiedente

  • Non beneficiare di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o beneficiare di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale). Alle medesime condizioni, il beneficio viene concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.
  • essere cittadina italiana, cittadina comunitaria, cittadina extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno.
  • essere residente nel territorio dello Stato Italiano al momento della nascita o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.
    L’assegno può essere richiesto da persona diversa dalla madre , in determinati casi particolari (madre minore di età, decesso della madre del neonato, etc..).

Documentazione richiesta

  • La domanda di concessione dell’assegno, in carta semplice, compilata su modulo predisposto,
  • L’Attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), dalla quale risulti il valore I.S.E. uguale od inferiore a quello vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).

Note
L’Attestazione I.S.E.E. può essere richiesta, gratuitamente, anche presso i Centri di assistenza fiscale, convenzionati con il Comune.


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